lunedì 9 marzo 2009

GDI e il fisco!!!

Vediamo ora gli aspetti fiscali.

La stessa legge 173, nell' articolo 3, al punto 4 dice:

"4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro"

Quindi, fino a che i redditi derivanti da un'attività di vendita diretta (anche in presenza di altri redditi, che non vanno a sommarsi), non raggiungono i 5000 euro all'anno, l'attività è da considerarsi "occasionale" e i suoi redditi NON vanno ad aggiungersi a quelli derivanti da altri impieghi.

Su fisco oggi leggiamo:

"L'articolo 44, comma 2, del decreto legge 269/2003 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5mila euro."

Dopo il superamento dei 5000 euro annuali, gli incaricati alle vendite, sono tenuti all'apertura della partita IVA con il codice 51190.

Le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla Risoluzione Ministeriale 180/E 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 23% sul 78% come contemplato dal D.P.R. 600/73 art. 25bis.

Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solamente provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del coniuge e pertanto il coniuge può usufruire della relativa detrazione fiscale.

L'attività di incaricato alle vendite è FISCALMENTE compatibile con qualunque tipo di attività di lavoro dipendente precisando che:

- lavoratori dipendenti con aziende private,

- lavoratori dipendenti in enti pubblici,

la prima categoria di dipendenti del settore privato non hanno particolari restrizioni ed i contratti di lavoro collettivi nazionali di categoria consentono l'attività libera purchè non esercitata negli orari preposti all'attività di dipendenza; mentre la seconda categoria, a seconda degli enti pubblici interessati, sussiste una incopatibilità dettata dal nuovo contratto nazionale di lavoro che in certi casi impone la scelta dell'attività esercitata o la riduzione a part-time per l'attività pubblica. In questi casi è consigliabile interpellare il proprio ufficio del personale per chiarire la possibilità a poter svolgere l'attività di incaricato.

Per info gruppogdi@gmail.com


Nessun commento:

Posta un commento